Art. 1
La Società svizzera dei giuristi ha per scopo:
- di far progredire in Svizzera la scienza del diritto, e in particolare di sviluppare la conoscenza del diritto federale svizzero e delle legislazioni cantonali; si confronta con lo sviluppo del diritto facendo riferimento anche ad altri ordinamenti giuridici;
- di stabilire e mantenere tra i giuristi svizzeri delle relazioni di amicizia;
- di organizzare a scadenza regolare un congresso.
Art. 2
La Società ha sede a Losanna. Il presidente rappresenta la Società nei confronti di terzi e la impegna tramite la sua firma.
Art. 3
Possono diventare membri della Società tutti coloro che, possedendo una formazione scientifica, si dedicano allo studio del diritto, all'amministrazione della giustizia o ricoprono compiti legislativi. L'ammissione avviene su richiesta scritta al comitato, se nessuno dei suoi membri vi si oppone. In caso contrario, l’assemblea generale decide inappellabilmente dell'ammissione su ricorso del candidato respinto. L’assemblea generale può nominare dei membri onorari. I membri e i membri onorari ricevono un diploma firmato dal presidente e dal segretario del comitato che attesta la loro appartenenza.
Art. 4
Ogni membro è tenuto a pagare un contributo annuale che è percepito a partire dal primo anno completo di appartenenza. Il contributo ammonta a CHF 130 p.a.; esso ammonta a CHF 100 p.a. fino all’età di 35 anni e a partire dall’età di 75 anni.
I membri onorari sono esonerati dal pagamento del contributo. Il comitato può dispensare temporaneamente dal pagamento del contributo i membri che ne fanno richiesta e dai quali questo contributo non potrebbe essere preteso in ragione di circostanze straordinarie. Il comitato delibera inappellabilmente. I conti annuali così come l’esercizio sociale si estendono dal 1 aprile al 31 marzo.
Art. 5
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al comitato o al segretariato e possono avere effetto immediato. Il membro dimissionario resta debitore del contributo per l’anno corrente. Il contributo già versato non è rimborsato. Le dimissioni intervengono automaticamente se un membro non versa il contributo annuale entro il termine impartito con un secondo sollecito.
L’esclusione di un membro che risulti non degno di far parte della Società avviene su decisione dell'assemblea generale.
Art. 6
L’assemblea generale ordinaria della Società ha luogo annualmente. Un’assemblea generale straordinaria sarà convocata qualora il comitato lo ritenga necessario per l'evasione di questioni urgenti o qualora un decimo dei membri ne faccia richiesta scritta al comitato indicandone il motivo.
Art 7
L’assemblea generale è presieduta dal presidente della Società o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Essa prende le decisioni e procede alle elezioni di sua competenza a scrutinio segreto o per alzata di mano, e a maggioranza assoluta. Se, nel caso di un’elezione, si rende necessario un secondo scrutinio, sono da considerarsi eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il presidente esercita il proprio diritto di voto nelle elezioni, nelle votazioni invece solo in caso di parità di voti. All’assemblea generale spettano le facoltà e i compiti seguenti:
- la designazione degli scrutinatori e dei segretari;
- la nomina dei revisori dei conti; se si fa ricorso a un ufficio di revisione professionale, la nomina di un revisore è sufficiente;
- l’elezione del presidente della Società e degli altri membri del comitato;
- l’elezione di commissioni speciali per questioni di cui il comitato non può essere incaricato;
- le decisioni relative alle domande di ammissione di membri respinte dal comitato (art. 3) e all’esclusione di membri (art. 5 cpv. 2);
- la nomina di membri onorari;
- l’approvazione dei rapporti del comitato e delle commissioni speciali sulle questioni societarie; la concessione al comitato dei crediti necessari alla realizzazione degli obiettivi della Società; l’approvazione dei conti annuali secondo il rapporto e su proposta dei revisori dei conti; le modifiche degli statuti;
- la partecipazione alle conferenze scientifiche e alla discussione che ne segue sulle questioni giuridiche che le sono sottoposte dal comitato o da singoli membri;
- la designazione del luogo dell’assemblea generale ordinaria, da scegliersi di volta in volta in un diverso cantone;
- la nomina dei membri del consiglio di fondazione e dell’ufficio di revisione della “Fondazione per le fonti giuridiche della Società svizzera dei giuristi”.
Proposte individuali di singoli membri possono essere trattate dall’assemblea generale ordinaria solo se esse pervengono per iscritto al presidente della Società entro il 30 giugno. Esse possono allora essere oggetto di una decisione anche se non sono state menzionate nella convocazione.
Art. 8
Il comitato è composto dal presidente della Società, che è al contempo presidente del comitato, e da almeno sei ulteriori membri. Il presidente, i membri del comitato e i revisori dei conti sono eletti per alzata di mano per un periodo di carica di tre anni. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto se una proposta in tal senso raccoglie l’approvazione di un quinto dei partecipanti all’assemblea generale. In occasione dell'elezione, l’assemblea generale farà sì che le diverse parti del paese siano rappresentate e che la composizione del comitato si rinnovi periodicamente.
Art. 9
Il comitato è atto a deliberare se almeno quattro dei suoi membri sono presenti. Esso procede alle votazioni e alle elezioni a maggioranza assoluta; in caso di parità, decide il voto del presidente. Al comitato spettano le facoltà e i compiti seguenti:
- l’elezione di un vicepresidente, di un tesoriere e di un segretario; le funzioni di vicepresidente e di tesoriere o quelle di tesoriere e di segretario possono essere ricoperte dallo stesso membro;
- l’ammissione di nuovi membri;
- la nomina della giuria per i concorsi indetti dalla Società;
- la trattazione di tutte le questioni correnti, in particolare di quelle finanziarie; la convocazione e la preparazione delle assemblee generali, la fissazione dei loro ordini del giorno e l’esecuzione delle loro decisioni;
- la conservazione degli archivi della Società;
- la designazione e la supervisione delle pubblicazioni a cura della Società;
- la nomina di un segretario esterno per la gestione dei compiti amministrativi; il segretario partecipa alle sedute del comitato senza diritto di voto;
- il comitato può prendere decisioni vincolanti su tutte le questioni che, per legge o per statuto, non sono di competenza dell’ assemblea generale.
Il comitato ha in particolare il compito di sostenere la pubblicazione di lavori scientifici a contenuto giuridico, indicendo concorsi su questioni giuridiche importanti o tramite la concessione di sovvenzioni.
I membri del comitato hanno diritto al rimborso delle spese o a un’indennità di presenza per le sedute che hanno luogo tra le assemblee generali.
Art. 10
La Società contribuisce alla pubblicazione delle fonti del diritto svizzero tramite una fondazione.
I presenti statuti sono stati adottati dall’assemblea costitutiva del 7 luglio 1861 e sono stati modificati dalle assemblee generali in data 8 luglio 1877, 4 settembre 1894, 22 settembre 1903, 13 settembre 1910, 14 settembre 1937, 14 settembre 1941, 12 settembre 1949, 13 settembre 1953, 24 settembre 1962, 23 settembre 1979, 25 settembre 2004, 16 settembre 2011, 13 settembre 2014, 11 settembre 2015, 17 settembre 2016, 14 settembre 2018 e 13 settembre 2019. Certificano che essi sono conformi alla decisione dell’assemblea generale del 13 settembre 2019:
Aarau, 13 settembre 2019
In nome dell’assemblea generale della Società svizzera dei giuristi
La presidente La segretaria generale
Audrey Leuba Sonja Beti